Cari amici di Duc in altum, in questi giorni in cui, a seguito della vicenda del libro del cardinale Sarah e di Joseph Ratzinger, la questione del celibato sacerdotale è tornata al centro di analisi e commenti, sono lieto di proporvi un saggio del professor Silvio Brachetta nel quale la questione è presa in esame in base agli studi del cardinale Alfons Maria Stickler, che al celibato sacerdotale dedicò un’analisi chiara e profonda.
Dalle riflessioni del cardinale austriaco, ben sintetizzate da Silvio Brachetta, emerge ciò che anche Benedetto XVI sostiene nel libro Dal profondo del nostro cuore, ovvero che celibato e castità non sono elementi accidentali del sacerdozio cattolico, ma essenziali, e non è vero che rispondono solo a una prassi tardiva della Chiesa, perché l’obbligo della continenza nasce subito, fin dalla predicazione di Gesù.
Importante è anche l’annotazione che mentre in tempi di viva fede «il Cristo-Sacerdote costituisce nella coscienza di tutti il centro vivo della vita di fede», in tempi di «decadenza del senso di fede la figura di Cristo-Sacerdote svanisce e scompare». E viene puntualmente messa sotto attacco, come abbiamo visto nel sinodo amazzonico.
A.M.V.
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Il cardinale Stickler e il celibato sacerdotale
Tra i molti autori che hanno dimostrato l’esistenza della vocazione teologica alla continenza da parte dei sacerdoti, emerge per chiarezza un lavoro del cardinale Alfons Maria Stickler (1910-2007)[1], redatto quasi trent’anni fa per dimostrare un assunto: non è vero che il celibato sacerdotale e la relativa continenza è una prassi tardiva della Chiesa e non è vero che nella Chiesa primitiva ai sacerdoti era consentito di continuare a usare del matrimonio.
È vero – scrive Stickler – che fino al Rinascimento vi erano in abbondanza chierici ancora sposati prima di ricevere l’ordine sacro. Ed è anche probabile che gli stessi apostoli fossero sposati, seppure la certezza si abbia per il solo san Pietro. Non è, dunque, messa in discussione la consuetudine, per tutto il primo millennio e oltre, di ordinare al sacerdozio anche uomini sposati, in percentuale non irrisoria. Ma da qua si cade facilmente nell’equivoco, perché l’obbligo al celibato – che «sin dall’inizio veniva giustamente chiamato “continenza”» – compare da subito, nell’insegnamento stesso di Gesù Cristo, il quale si rivolge agli apostoli e dice loro: «In verità io vi dico, non vi è nessuno che abbia abbandonato casa, genitori, fratelli, moglie, figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più…»[2].
Che gli apostoli fossero sposati o meno, il Signore qui parla proprio di abbandono della moglie (e di relativa accettazione della continenza). Anche nell’ipotesi che fossero sposati, va attentamente considerata la domanda di san Pietro, che provoca la risposta di Gesù: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito»[3]. Gli apostoli, allora, avevano già lasciato tutto, prima di seguire il Maestro, comprese le mogli e il matrimonio, che è certamente un bene[4].
Non si è mai trattato, evidentemente, di un abbandono forzoso, perché la sola possibilità, per un uomo sposato, di accedere all’ordine sacro (a meno di voler commettere qualcosa di fortemente illecito e anticristiano) fu di avere il consenso della moglie, senza ripudiarla. Come, allora, il cardinale giustifica il fatto storico che leggi scritte in favore della continenza ecclesiastica appaiono soltanto nel corso del IV secolo dell’era cristiana e non prima? Perché – osserva – c’è una differenza «tra diritto e legge, ius e lex»: mentre la legge è sempre scritta, il diritto può ben essere trasmesso anche oralmente. E così avvenne nel caso in questione. Lo provano i testi stessi della legislazione postuma (conciliare, sinodale, pontificia o imperiale), che giustifica obblighi e divieti per mezzo di una tradizione orale di origine apostolica.
Lo prova san Paolo, che esorta a stare saldi nelle tradizioni «imparate sia a viva voce, sia per la nostra lettera»[5]. E lo prova anche la prassi pagana: il diritto romano (ius) attese secoli prima di diventare la legge scritta sulle Dodici Tavole (lex). Non deve, quindi, stupire se nel mondo antico e pre-medievale anche il diritto tramandato oralmente aveva forza obbligante, al pari della legge scritta. Non va, inoltre, dimenticata la condizione di estrema precarietà persecutoria del cristianesimo nei primi tre secoli della sua esistenza, che impediva la tranquillità necessaria per sviluppare una canonistica giuridica scritta, sia pure in embrione.
Una prima dichiarazione redatta a favore della continenza, citata da Stickler, appare dunque nel IV secolo, al Concilio di Elvira[6]. Il canone 33 è esplicito: «Si è d’accordo sul divieto completo che vale per i vescovi, sacerdoti e diaconi, ossia per tutti i chierici che sono impegnati al servizio dell’altare, che devono astenersi dalle loro mogli e non generare figli; chi ha fatto questo deve essere escluso dallo stato clericale». Si noti che, fin da subito, all’obbligo segue sempre la sanzione comminata al colpevole. Erano ammesse alla convivenza (can. 27) solo sorelle, madri o figlie.
Questa severità era giustificata dal fatto che «molti, se non la maggior parte, dei chierici maggiori della Chiesa spagnola di allora erano viri probati», cioè «uomini sposati prima della loro ordinazione a diaconi, sacerdoti, vescovi». Come si può notare, la questione dei viri probati non è una novità odierna, ma è da sempre esistita. La differenza, quanto alla soluzione che si vorrebbe dare oggi, è che nel IV secolo i chierici spagnoli «erano obbligati […] ad una completa rinuncia di ogni ulteriore uso del matrimonio», osservando una «completa continenza».
Ma la cosa importante da chiarire è che i padri di Elvira non si sono inventati una norma frutto di un arbitrio. Al contrario si trattò di una «reazione contro una non-osservanza […] largamente invalsa di un obbligo tradizionale ben noto», in Spagna come in tutto l’orbe cattolico.
Stessa situazione in Africa: molti dei chierici, se non la maggioranza, erano sposati. E identico fu il responso dei padri al Concilio Africano del 390[7], quando si espressero per la conservazione della castità. Identica, ancora, la giustificazione del responso: «Affinché così anche noi custodiamo ciò che hanno insegnato gli apostoli». Da notare che a Cartagine era presente anche il legato pontificio Faustino, che espresse la «piena concordanza di Roma sulla questione».
Non si trovano invece pronunciamenti di rilievo negli otto Concili ecumenici del primo millennio, a cominciare da Nicea, poiché le correnti ereticali negavano le verità di fede cristologiche, trinitarie e soteriologiche. Tutto, o quasi tutto, il dibattito verteva perciò su questi temi e sulla difesa della dottrina ortodossa.
Tra i pontefici romani, i più espliciti sulla continenza furono Siricio (IV sec.) e Innocenzo I (V sec.). Nella sua lettera ai vescovi africani – scrive Stickler – Siricio insegna che «i molti sacerdoti e diaconi che anche dopo l’ordinazione generano dei bambini, agiscono contro una legge irrinunciabile che lega i chierici maggiori dall’inizio della Chiesa». Non c’è, dunque, l’imposizione di una propria scelta, ma il consueto riferimento alla «legge irrinunciabile», risalente «all’inizio della Chiesa». In realtà Siricio poneva la propria autorità sulle decisioni di un precedente Sinodo romano[8], in cui venivano interpretate le seguenti parole di san Paolo: «Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, ecc…»[9]. I padri sinodali, uniti al magistero di Siricio, sostennero che l’Apostolo non intendeva dire che il vescovo potesse «continuare a vivere nella concupiscenza di generare figli», ma che un matrimonio dovesse bastare, in vista «della continenza futura».
Papa Innocenzo I si occupò ampiamente della questione. Alla terza di una serie di domande rivoltegli dall’episcopato della Gallia, Innocenzo I rispose che vescovi, sacerdoti e diaconi «vengono costretti non solo da noi, ma dalle scritture divine alla castità»[10]. Seguono le consuete sanzioni contro gli inadempienti.
Si espresse, nel merito, anche papa Leone Magno, il quale ribadì la legge della continenza e, quanto ai chierici sposati, riferì di una prassi ecclesiastica ortodossa: «Affinché il matrimonio carnale diventasse un matrimonio spirituale è necessario che le spose di prima non già si mandassero via, ma che si avessero come se [i mariti, ndr] non le avessero, affinché così rimanesse salvo l’amore coniugale ma cessasse, allo stesso tempo, anche l’uso del matrimonio»[11].
Risulta, quindi, abbastanza chiaro che in tutta la Chiesa d’Occidente (Europa e alcune zone dell’Africa) «l’unità di fede era e rimaneva sempre viva», grazie soprattutto ai sinodi e concili, confermati dai pontefici.
A tutto questo si deve aggiungere, ancora, l’autorità dei quattro maggiori Padri della Chiesa occidentali, tutti concordi sulla continenza dei chierici.
Sant’Ambrogio ammette che l’obbligo della continenza è spesso disatteso, ma conferma l’ortodossia della tradizione e spiega che i sacerdoti del Vecchio Testamento non erano tenuti alla continenza perpetua, perché il loro ministero non era «santo, costante e continuo» quanto quello, invece, dei sacerdoti neotestamentari[12].
San Girolamo, il più erudito circa la tradizione, insegna che anche gli apostoli erano «o vergini, o continenti dopo il matrimonio» e che i «presbiteri, vescovi e diaconi erano eletti tra i vergini, oppure vedovi, o di certo continenti in eterno dopo l’ordinazione sacerdotale»[13].
Meno esplicito Gregorio Magno, che tuttavia impedì con provvedimenti disciplinari la convivenza tra chierici e rispettive consorti. Sant’Agostino non solo partecipò ai concili africani (di Cartagine), ma si espresse più volte a favore della continenza.
Nel Medioevo – continua il cardinale – si cercò di ridurre il numero dei candidati coniugati a favore dei vergini o dei celibi: vi è traccia di disposizioni a riguardo specialmente nell’ambito dell’Europa insulare (Irlanda e Britannia). Fino all’anno Mille, comunque, la Chiesa conobbe un decadimento generale della fede e dei costumi. Si diffuse a dismisura il sistema beneficiale ecclesiastico, con il conseguente incancrenirsi di due grandi mali: la simonia (compravendita degli uffici) e il nicolaismo (violazione del celibato ecclesiastico).
Dal disordine susseguente scaturì la riforma di papa Gregorio VII (Riforma gregoriana), che promosse, tra l’altro, una più oculata scelta dei candidati. Queste iniziative furono ufficializzate durante il secondo Concilio Lateranense (1139), che s’impose come spartiacque nella storia e che ribadì la disciplina apostolica, inasprendo le pene per i colpevoli. Da qui sorse il grande equivoco secondo il quale «il celibato ecclesiastico è stato introdotto solo al Concilio Lateranense II».
Molto importante, per la formazione della canonistica giuridica medievale (Corpus iuris canonici) non solo il Decreto di Graziano[14], ma anche il commento successivo che ne dette Uguccio di Pisa[15]. Uguccio, nella sezione dedicata all’argomento, tratta specialmente della «continentia clericorum, quella cioè che essi devono osservare in non contrahendo matrimonio et in non utendo contracto». Si riconferma, dunque, per tutto il primo millennio, «un duplice obbligo» per i chierici: «di non sposarsi e di non usare più un matrimonio precedentemente contratto».
In genere, quasi tutti i canonisti medievali concordano sull’origine apostolica della continenza ecclesiastica, anche se la noncuranza nella scelta delle fonti causò alcuni fraintendimenti; infatti la critica delle fonti sorse solo durante il Rinascimento.
Una prova ulteriore della validità della continenza giunse, paradossalmente, proprio nel momento della sua negazione, da parte del Protestantesimo: alla predicazione di Lutero, Calvino o Zwingli seguì a ruota l’abbandono del celibato ecclesiastico e il sacerdozio fu profondamente mortificato. Finalmente il Concilio di Trento – per la prima volta nella storia – con l’istituzione dei seminari, indicava chiaramente che il chierico dovesse essere scelto tra giovani vergini e celibi, opportunamente formati al sacerdozio, piuttosto che tra i coniugati.
La mossa portò, nei secoli successivi, parecchi frutti di santità e la riforma protestante fu efficacemente contrastata, per quanto umanamente possibile. Anche le decisioni di Trento furono fraintese non poco: a tutt’oggi – scrive Stickler – per celibato ecclesiastico «s’intende comunemente solo la proibizione di sposarsi», omettendo così di dire che il problema non è se sposarsi o meno, ma vivere castamente dopo l’ordinazione sacerdotale, da qualunque condizione provenga il candidato.
I detrattori della continenza considerano troppo severa la disciplina occidentale e si rivolgono alla prassi della Chiesa d’Oriente, perché vedono in essa il volto genuino della Chiesa primitiva.
Quest’opinione – sempre a parere del cardinale – non ha ragione di esistere per una serie di motivi. Pur avendo avuto, gli orientali, il supporto di alcuni autori della patristica – lo stesso san Girolamo, ad esempio, o Epifanio di Salamina – che riesposero le ragioni della continenza, l’Oriente cristiano fu carente dal punto di vista dell’autorità centrale. Affrancandosi, lentamente, dal ruolo confermativo del pontefice di Roma, l’Oriente rimase ostaggio di una qual certa anarchia, che non seppe o non volle risolvere la questione dei chierici coniugati. Non che non esistesse la medesima tradizione apostolica tra Oriente e Occidente, ma il sistema disciplinare orientale è sempre rimasto assai frammentato. Sempre più distanti da un’autorità centrale, «ogni Chiesa particolare» d’Oriente «emanava norme proprie».
Il ruolo del papato fu surrogato dagli scritti dei Padri orientali (sbilanciati sull’ascetica) e dalle norme imperiali bizantine. In ogni caso la continenza dei vescovi era conservata, mentre non lo era quella dei presbiteri e dei diaconi, il cui uso continuato del matrimonio «veniva lentamente giudicato non più arrestabile». In una parola, «ci si arrendeva alla situazione di fatto».
A rendere la consuetudine non più sanabile contribuì, in maniera determinante, il Concilio bizantino Trullano II[16], non riconosciuto come ecumenico dall’Occidente e privo di legati pontifici romani. Il canone 12 fa divieto ai vescovi di usare del matrimonio. Viceversa, il canone 13 ne permette l’uso a sacerdoti, diaconi e suddiaconi, adducendo presunte «antiche prescrizioni apostoliche». La prassi è ancora in vigore nelle Chiese ortodosse.
È sorprendente che il Trullano, per giustificare la nuova disciplina e in mancanza di testi autentici che la certificassero, si trovò costretto a modificare il canone 3 del Concilio africano summenzionato. Ne risultò un testo contraffatto e una tale contraffazione non pesò più di tanto sulla coscienza dei padri conciliari, in quanto ritenevano (o si erano voluti convincere) che la questione fosse puramente disciplinare.
Questa è la sensazione rimasta fino a oggi, in Oriente, ma sempre più spesso anche in Occidente, dopo la rinuncia di Benedetto XVI (2013). Si cerca di eliminare o indebolire il celibato sacerdotale, dicendo che si tratta di una legge della Chiesa modificabile.
Non è così: Stickler conclude l’opera dimostrando che il celibato, così come la castità, non sono elementi accidentali del sacerdozio cattolico, ma essenziali. Mentre in tempi di viva fede – scrive Stickler – «il Cristo-Sacerdote costituisce nella coscienza di tutti il centro vivo della vita di fede», in tempi di «decadenza del senso di fede la figura di Cristo-Sacerdote svanisce e scompare».
Gli elementi teologici sono molteplici e del tutto evidenti: Cristo è casto, vergine e celibe; il sacerdote cristiano è chiamato ad essere alter Christus, nonché «eunuco per il regno dei Cieli»[17]; san Paolo esige dal ministro della Chiesa che sia «enkratés» (continente)[18]; sempre san Paolo dice di avere il diritto di avere con sé una donna, come gli altri apostoli – ma, beninteso, una «gynaika adelfén», una «donna sorella», non una donna moglie.
Se a tutto ciò aggiungiamo l’esempio di molti santi sacerdoti, che hanno fatto della castità una delle loro ragioni di vita, si comprende bene perché per Giovanni Paolo II e per Benedetto XVI la questione del celibato ecclesiastico fosse da ritenersi chiusa.
Silvio Brachetta
[1] Alfons Maria Stickler, “Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici”, Ius Ecclesiae, Vol. V, n. 1, gennaio-giugno 1993, pp. 3-59. Tutte le citazioni sono tratte da quest’opera, dove non diversamente specificato.
[2] Lc 18, 29-30.
[3] Lc 18, 28.
[4] San Paolo: «Chi si sposa fa bene, ecc…», 1Cor 7, 38.
[5] 2Tes 2, 15.
[6] Nel 306. Elvira è l’antico nome della città spagnola di Granada, sede del concilio.
[7] Con sede a Cartagine. La città ospitò più di venti concili, dogmatici o disciplinari, tra il III e il V secolo.
[8] Concilio di Roma del 386, che scomunicò i vescovi concubinari.
[9] 1Tim 3, 2.
[10] Decretale Dominus inter, inizio IV secolo.
[11] Epistola al vescovo Rustico di Narbonne, 456.
[12] Cf. Ambrogio di Milano, De officiis ministrorum, I, 50.
[13] «Vel virgines, vel post nuptias continentes […] presbiteri, episcopi, diaconi, aut virgines eliguntur aut vidui aut certe post sacerdotium in aeternum pudici», San Girolamo, Apologeticum ad Pammachium, ep. 49, 21 – pl. 22, 510.
[14] Decretum Gratiani, sec. XII. Si tratta di una raccolta di fonti del Diritto canonico, da parte del vescovo di Chiusi, Graziano.
[15] Giurista italiano (XII-XIII sec.), autore della Summa al Decrteum Gratiani, circa 1190.
[16] Detto anche Quinisesto. Costantinopoli, 692.
[17] Mt 19, 12.
[18] 1Cor 7, 9.
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