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Liceità e imputabilità della vaccinazione: note teologico-morali

Cari amici di Duc in altum, ricevo da don Elia (pseudonimo di un sacerdote che non può firmare con il proprio nome) queste annotazioni teologico-morali sulla vaccinazione. Le propongo come contributo al dibattito circa una questione di scottante attualità.

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Il quesito sulla vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 va affrontato a due livelli: medico-scientifico e teologico-morale.

Sul piano scientifico, occorre anzitutto osservare che quelli attualmente utilizzati in molti Paesi non sono vaccini propriamente detti, bensì presidi di terapia genica. Essi, per esplicita ammissione delle stesse case produttrici, non garantiscono affatto l’immunizzazione; d’altra parte, non essendo stata eseguita un’adeguata sperimentazione, se ne ignorano completamente gli effetti collaterali a medio e lungo termine, mentre in ogni parte del mondo sono già state registrate frequenti reazioni avverse immediate, non esclusa la morte. Esperti qualificati avvertono che la presenza di RNA messaggero, con ogni probabilità, non ha l’unico effetto di stimolare la sintesi della proteina Spike, ma può comportare conseguenze deleterie per tutto l’organismo. Alla luce di questi dati di fatto, con una tale sproporzione tra rischi altissimi e benefici del tutto aleatori, risulta irragionevole assumere un farmaco ancora in fase sperimentale, mentre è assolutamente illecito e illegale imporne l’assunzione contro la volontà dell’individuo.

Sul piano morale, il problema va esaminato sotto tre diversi aspetti: produzione, somministrazione e ricezione del farmaco; ognuno dei tre va ulteriormente considerato dal punto di vista della liceità e da quello dell’imputabilità dell’atto.

1) Se per approntare un farmaco, in fase di ricerca e di sperimentazione, è stato utilizzato materiale biologico umano di origine illecita (embrioni ottenuti mediante fecondazione artificiale oppure feti volontariamente abortiti), la sua produzione è assolutamente proibita in qualunque caso. Ogni tipo di cooperazione deve essere esclusa, trattandosi di gravissimi attentati alla vita umana compiuti con l’intenzione diretta di procurare ai ricercatori e agli sperimentatori organi, tessuti e linee cellulari; la selezione di queste ultime richiede centinaia di esperimenti e, di conseguenza, un elevato numero di soggetti uccisi per il prelievo, eseguito su organismi vivi. Tali atti sono sempre imputabili, dato che richiedono necessariamente piena avvertenza e deliberato consenso, a meno che non vi sia errore invincibile circa la natura dell’embrione e del feto, ipotesi comunque poco plausibile, attesa la disponibilità di informazioni scientifiche al riguardo.

2) La somministrazione di un farmaco la cui produzione richieda l’aborto, il quale ne costituisca una condizione indispensabile, non è mai lecita, né a scopo di cura né, tantomeno, di prevenzione. Un fine buono non giustifica un mezzo cattivo: perciò non è consentito ricorrervi neppure nel caso in cui vi sia pericolo immediato di vita e non esistano altri mezzi per evitare la morte; ancora meno è permesso nel caso di una vaccinazione, che si esegue su persone sane, le quali possono premunirsi da una malattia anche in altri modi. Né le cure né la prevenzione, d’altro canto, sono obbligatorie, né a livello morale né a livello legale; è semmai doveroso, qualora si sia affetti da una malattia infettiva, prendere opportune precauzioni per non contagiare altre persone. Il grado di imputabilità della somministrazione di un farmaco illecito, poi, dipende dall’avvertenza della natura dell’atto e dalla sua volontarietà. Con i moderni strumenti di conoscenza non è affatto difficoltoso ottenere informazioni attendibili in proposito, ma può facilmente accadere che gli operatori sanitari vi siano obbligati per dovere d’ufficio.

3) Alla luce di quanto asserito, la ricezione di un farmaco illecito è anch’essa proibita, a prescindere dall’approvazione o meno delle modalità in cui esso è stato prodotto. Dato che ogni farmaco è stato elaborato con il preciso scopo di essere messo in commercio e assunto dal consumatore, l’acquisto e l’assunzione costituiscono una forma di cooperazione attiva alla sua produzione. Se in nessuna delle fasi di quest’ultima si presentano problemi di natura morale, non c’è colpa, pur permanendo peraltro l’esigenza di una prudente valutazione degli effetti collaterali; se invece tali problemi sussistono e sono noti o facilmente conoscibili, non è lecito né acquistarlo né assumerlo. Per quanto riguarda l’imputabilità dell’atto, nondimeno, essa rimane condizionata a) dal grado di avvertenza e b) dalla perfezione o meno del consenso.

a) L’errore soggettivo attenua la colpevolezza dell’atto in modo inversamente proporzionale alla misura in cui, nel giudizio erroneo, è implicata la responsabilità personale. Se un fedele cattolico compie un atto cattivo attenendosi al responso erroneo di un superiore gerarchico appositamente consultato, l’atto che commette è sostanzialmente non imputabile, a meno che il fedele non abbia la capacità di valutare il grado di autorevolezza del parere udito, cioè se si tratti di un’espressione del Magistero autentico (che esiga il religioso ossequio dell’intelletto e della volontà) o di un’opinione privata, non coperta dall’autorità del munus docendi e non garantita dalla grazia di stato. Perché il Magistero ordinario non infallibile possa obbligare la coscienza, in ogni caso, è necessario che le sue dichiarazioni siano conformi alle norme della retta ragione, evitando di ribadire i principi in astratto per poi contraddirli nell’applicazione.

b) Il consenso imperfetto (se dovuto a incertezza, ignoranza o debolezza, anziché al compromesso) è un’altra causa di attenuazione della responsabilità morale. Nel caso in cui l’esecuzione di un atto cattivo, poi, sia ottenuta mediante violenza fisica o morale, oppure per mezzo di timore grave ingiustamente incusso, l’atto non è per niente imputabile. Il fedele cattolico, in conclusione, deve rifiutare categoricamente la vaccinazione, appellandosi a ragioni di coscienza ed esigendo il rispetto del suo inalienabile diritto all’integrità fisica; qualora, tuttavia, vi sia obbligato con la forza, non ne porta la colpa. La virtù esercitata in grado eroico può richiedere la resistenza ad oltranza, malgrado le gravi conseguenze prevedibili (perdita del posto di lavoro, esclusione sociale, limitazioni alla libertà di movimento); tale scelta non è però obbligatoria, soprattutto per i coniugati con figli, tenuti per dovere di stato ad assicurare alla famiglia il necessario sostentamento.

Quest’ultima osservazione, riguardante il grado di colpevolezza in caso di cedimento per violenza o timore tali da richiedere l’esercizio della virtù in grado eroico, non esime il soggetto dall’ineludibile dovere di cercare tutti i modi possibili per evitare l’assunzione o la somministrazione di un farmaco moralmente illecito, tenuto conto anche del fatto che si può difendere in sede giudiziaria o ricorrere all’obiezione di coscienza. Gli stessi obblighi nei confronti della famiglia, d’altronde, impongono non solo il dovere di conservare, nei limiti del possibile, il posto di lavoro, ma anche quello di preservare la salute dai probabili danni causati da un farmaco sperimentale.

Don Elia

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Cari amici di Duc in altum, sono lieto di annunciare l’uscita del libro L’altro Vaticano II. Voci da un Concilio che non vuole finire (Chorabooks 2021), nel quale è proposto un modo alternativo e controcorrente di guardare al Concilio Vaticano II, tema imprescindibile se si vuole affrontare la questione della crisi della Chiesa e della fede stessa.

Con contributi di Enrico Maria Radaelli, padre Serafino Maria Lanzetta, padre Giovanni Cavalcoli, Fabio Scaffardi, Alessandro Martinetti, Roberto de Mattei, cardinale Joseph Zen Ze-kiun, Eric Sammons, monsignor Carlo Maria Viganò, monsignor Guido Pozzo, Giovanni Formicola, don Alberto Strumia, monsignor Athanasius Schneider, Aldo Maria Valli.

 

 

Aldo Maria Valli:
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