La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 1° gennaio 2020 è illegittima, per essere stata emanata in assenza di presupposti legislativi. Non è rinvenibile alcuna fonte con forza di legge che attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo Stato di emergenza per rischio sanitario.
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Lo stato di emergenza è illegittimo e con esso tutti i provvedimenti connessi, come i dpcm. L’obbligo di permanenza domiciliare costituisce una violazione dell’articolo 13 della Costituzione che stabilisce che “la libertà personale è inviolabile”.
Dopo le pronunce del giudice di pace di Frosinone e del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, anche un giudice monocratico del Tribunale penale di Pisa, la dottoressa Lina Manuali si pronuncia in tal senso.
Lo stato di emergenza è illegittimo perché non esiste alcuna legge che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiararlo per rischio sanitario. Anche la Costituzione non contiene alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, ad eccezione dell’ipotesi in cui le Camere deliberino lo stato di guerra, come previsto dall’art.78.
Il codice della Protezione civile, l’atto legislativo su cui il Governo Conte e poi quello Draghi si sono basati per dichiarare lo stato di emergenza, nulla a che vedere con situazioni di rischio sanitario, come quella relativa al Covid.
Dalla illegittimità dello stato di emergenza, scrivono i giudici, “devono considerarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’ermergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il giudice del Tribunale di Pisa elenca i diritti di rango costituzionale che il primo dpcm come i successivi, hanno illegittimamente compresso: la libertà personale, tutelata all’articolo 13 della Costituzione, la libertà di circolazione e soggiorno di cui all’articolo 16, la libertà di riunione (articolo 17), la libertà di riunione e di associazione, la libertà di religione (articolo 19) e gli articoli che disciplina l’iter di formazione delle leggi in Parlamento.
La libertà personale “è il più importante” dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione, scrive il giudice pisano. In base all’articolo 13 è un diritto inviolabile, che può essere limitato sulla base di una legge e con un atto motivato dell’autorità giudiziaria, non certo solo con un dpcm o un decreto legge del Governo.
Solo un giudice può emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale sulla base di una legge generale e astratta che definisca un comportamento come reato.
Uscire di casa, in presenza di un dpcm che stabilisca un ordine di permanenza domiciliare, non costituisce un reato. Il giudice del Tribunale di Pisa ha di fatto assolto gli imputati dal reato di cui all’articolo 650 del codice penale, l’inosservanza di un ordine dato un’Autorità.
L’illegittimità dello stato di emergenza deriva dalla mancata fissazione di un termine e dall’omessa indicazione esemplificativa delle misure di gestione adottabili dal Presidente del Consiglio durante l’emergenza, nonché dalla mancata disciplina puntuale di questi poteri.
Nonostante l’illegittimità dello stato di emergenza come riconosciuto da diversi Tribunali, Mario Draghi sembra orientato a prorogarlo il 31 luglio prossimo, data della relativa scadenza.
Lo stato di emergenza persiste dal 31 gennaio 2020, al punto che ormai ci chiediamo se questa illegittimità non sia la nuova normalità.
A questo link il testo completo della sentenza.
Fonte: lentepubblica.it
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