Riportiamo, grazie a messainlatino.it, la traduzione italiana di un interessante e tristemente rivelatore scambio epistolare tra il cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster, e il prefetto della Congregazione per il culto divino, monsignor Artur Roche pubblicato da OnePeterFive. Rispondendo al alcune domande poste dal cardinale inglese sull’applicazione di Traditionis custodes, il prefetto ribadisce l’obiettivo che i fedeli legati alla Messa antica siano “guidati” ad abbandonarla (cosa già espressa chiaramente dal papa); che quanti finora hanno diffuso e promosso la liturgia tradizionale avrebbero sbagliato, abusando, a suo dire, di semplici “concessioni” dei precedenti pontefici (peccato che san Giovanni Paolo II invitasse a concedere generosamente la liturgia tridentina e che Benedetto XVI esortasse a tenerla “nel debito onore” quale diritto di ogni sacerdote…); che il rito antico è stato usato per veicolare “un’ecclesiologia che non appartiene al magistero della Chiesa”! Domanda: si è mai vista una venerabile liturgia così odiata fino a volerla estinguere, non dai nemici della Chiesa ma dalla sua stessa gerarchia?
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A Sua Eccellenza, l’arcivescovo Arthur Roche,
Prefetto Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
00120 Città del Vaticano
28 luglio 2021
Eccellenza,
in seguito alla pubblicazione del motu proprio Traditionis Custodes del Santo Padre Papa Francesco, le scrivo dopo alcune conversazioni con alcuni nostri vescovi, per chiedere alla Congregazione alcune indicazioni relative alla nostra applicazione del motuproprio in Inghilterra e Galles.
Ci sono in particolare alcuni punti su cui gradiremmo dei chiarimenti.
A – La vostra Congregazione e/o il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha in mente di pubblicare una successiva istruzione per l’interpretazione e l’applicazione del motuproprio?
B – Notiamo che il vigente motuproprio abroga tutte “le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risultino non conformi con quanto disposto dal presente motu proprio” (art. 8). Chiediamo dunque se l’applicazione del Traditionis Custodes, pur non menzionandoli specificamente, abroghi l’uso della forma straordinaria anche per i sacramenti che non siano la celebrazione della Santa Messa (1962), oltre all’uso del Breviario Romano (1962), che venivano specificamente citati nell’art. 9 del Summorum Pontificum.
C – Come combinare l’uso del calendario nazionale per Inghilterra e Galles (basato sul calendario universale) con l’uso del calendario “tridentino” riguardo a feste quali il Corpus Domini, che cadono in giorni differenti?
D – Non c’è una corrispondenza netta tra il lezionario novus ordo, approvato per l’uso in Inghilterra e Galles e quello del rito del 1962. È possibile ricorrere direttamente alle pubblicazioni originali della Bibbia (che in Inghilterra e Galles sono la Bibbia di Gerusalemme originale e la RSV) da cui sono tratti i testi del lezionario permesso, per trovarvi i testi che interessano?
E – Qual è la concezione di “gruppo” che il Santo Padre menziona nel motuproprio? Va interpretato solo ai gruppi di fedeli formalmente costituiti oppure il motuproprio li applica anche a coloro che liberamente si radunano per la celebrazione della Messa in forma straordinaria? Questa considerazione pastorale sarebbe importante in Inghilterra e Galles.
F – Infine, come saprà, dal tempo dell’indulto concesso al card. Henan nel novembre 1971, c’è sempre stato un certo numero di fedeli che ha richiesto di celebrare i propri riti funebri secondo i testi liturgici precedenti al 1970. Il vigente motuproprio lo permette ancora? In che modo lo si dovrebbe fare? Per esempio, il Requiem andrebbe celebrato in un dato luogo, da un sacerdote autorizzato con un apposito permesso?
Su queste domande che ci sono state poste apprezzeremmo un’indicazione della Congregazione.
Benché il motuproprio abbia avuto vigore immediato, siamo consapevoli che la sua applicazione corretta e duratura richiederà del tempo. Dalla lettura combinata del motuproprio e della lettera che lo accompagna è chiaro che il Santo Padre desidera un’unità nella preghiera liturgica espressa mediante “l’unica espressione della lex orandi del rito romano”. Con sollecitudine pastorale dovremo accompagnare quanti sono saldamente legati al messale del 1962 verso il messale dei santi Paolo VI e Giovanni Paolo II.
In Inghilterra e Galles prevediamo una difficoltà su come rispondere alla Latin Mass Society. In allegato c’è una lettera che ho ricevuto recentemente dal suo presidente, il dr. Joseph Shaw, insieme a un’interpretazione canonica del motuproprio. Il sito della LMS e la sua intestazione affermano chiaramente che la sua ragion d’essere “è [quella di] un’associazione di fedeli cattolici dediti alla promozione della liturgia romana tradizionale della Chiesa cattolica, degli insegnamenti e pratiche inerenti a essa, della relativa tradizione musicale e della lingua latina nella quale è celebrata”. Ovviamente questo non è in accordo con l’intenzione del Santo Padre. Saremmo ben lieti di ricevere un’indicazione dalla Congregazione su come affrontare al meglio questa situazione. Sono sicuro che altri gruppi nella Chiesa, che usano esclusivamente i riti del 1962, come la FSSP e l’ICRSS, abbiano chiese nel nostro territorio. Pertanto, sarebbe utilissima una indicazione su di loro.
La ringrazio anticipatamente per il suo aiuto su questo argomento e le assicuro il nostro continuo sostegno e la preghiera per il suo lavoro e quello della sua Congregazione.
Cordialmente,
+ card. Vincent Nichols,
arcivescovo di Westminster
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Città del Vaticano, 4 agosto 2021
Prot. N. 378/21
Eminenza reverendissima
Grazie per la sua lettera del 28 luglio 2021 e per aver riferito alla Congregazione le sue domande sul Traditionis Custodes. La Congregazione stessa sta studiando attentamente le presenti implicazioni del motuproprio e non ha ancora diffuso delle istruzioni in proposito.
Tuttavia, al fine di aiutare Sua Eminenza, sono lieto di darle una risposta iniziale e condividere con lei le nostre attuali considerazioni sulle questioni da lei sollevate.
Questa risposta, di conseguenza, è a titolo personale.
È chiaro che il principale commento sulla nuova legislazione che regola la concessione dell’uso dei precedenti testi liturgici, come concessione eccezionale e non come promozione, è la lettera accompagnatoria di Papa Francesco ai vescovi. È evidente altresì che queste concessioni eccezionali devono essere permesse solo per coloro che accettano la validità e legittimità della riforma liturgica del Concilio Vaticano II e il magistero del Sommo Pontefice. Tutto questo nella nuova legislazione è orientato al ritorno e alla stabilizzazione della liturgia stabilita dal Concilio Vaticano II.
Riguardo ai singoli punti:
A – La Congregazione per la Dottrina della Fede era in precedenza il solo dicastero della Santa Sede con competenza in materia. Questa responsabilità è stata ora trasferita interamente alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e a quella per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Soltanto queste ora esercitano la competenza nei rispettivi campi.
B – È chiaro per la Congregazione che la nuova legislazione abroghi ciò che è stato concesso precedentemente in via eccezionale e limitata. Tuttavia, la prudenza pastorale può richiedere un tempo molto limitato e in vista dell’accresciuta comunione ecclesiale prima che il motuproprio sia pienamente applicato, ma questo richiederà comunque un attento monitoraggio e una chiara direzione verso l’obiettivo. Traditionis Custodes menziona soltanto l’uso del Missale Romanum del 1962 e le celebrazioni eucaristiche. Ci sono stati considerevoli fraintendimenti delle precedenti misure con l’aumento di pratiche, sviluppo e promozione, che in non piccola parte hanno incoraggiato una crescita che non era stata prevista o sancita dai precedenti pontefici. Una precedente svalutazione del ruolo sancito dal Concilio Vaticano II per l’ordinario locale quale moderatore, promotore e custode della liturgia si è dimostrata inefficace in questo ambito, ragion per cui il Santo Padre adesso sottolinea l’importanza del ruolo del vescovo nella piena applicazione delle nuove norme.
C – Il Calendarium del Missale Romanum del 1962, a differenza del Calendarium Romanum Generale del Missale Romanum del 1970, stabilito dal Concilio e che governa l’unica espressione del rito romano. Tuttavia le leggi relative alle feste di precetto nel Codice di Diritto Canonico del 1983 le posticipano per entrambi i calendari. La Conferenza episcopale, di conseguenza, dovrà necessariamente considerare la questione molto attentamente prima di chiedere a questa Congregazione un aggiustamento in linea con i canoni 1246-1248. Una tale deliberazione e decisione da parte di una conferenza episcopale dovrà inoltre tener conto di come applicarlo anche ad altri usi liturgici della stessa circoscrizione ecclesiastica.
D – I testi biblici da usare per le letture secondo il Messale del 1962 devono essere nella stessa versione della Scrittura approvata per l’uso dalla Conferenza Episcopale nel suo Ordo Lectionum Missae. Questo si applica certamente anche ad altri usi liturgici presenti nella stessa circoscrizione ecclesiastica.
E – Il termine “gruppi” si applica alle parrocchie personali erette precedentemente per la concessione della liturgia antecedente e a quei gruppi di persone che si sono regolarmente radunate per la celebrazione dell’Eucaristia secondo il Missale Romanum del 1962. Al tempo stesso il motuproprio chiede ai vescovi di non istituire nuovi gruppi.
F – Riguardo all’indulto concesso al card. Heenan nel novembre 1971, di cui lei scrive, abbiamo cercato nei nostri archivi ma senza trovare nulla che lo attesti. C’è tuttavia una corrispondenza tra il cardinale e il vescovo Wheeler riguardo ai riti funebri riformati, datata ottobre 1971, ma nessuna evidenza di un indulto o di qualsiasi corrispondenza sul punto in quel fascicolo. Se Sua Eminenza ha visto questo indulto, sarei grato che lo condividesse con tutta la relativa corrispondenza con questa Congregazione. In ogni caso, bisogna tener presente che il n. 8 di Traditionis Custodes abroga ogni precedente norma, istruzione, permesso e uso non conformi alla vigente legislazione. Un indulto precedente verrebbe certamente a cadere sotto questo divieto.
Chiaramente è un momento che richiede ai pastori delicatezza di attenzione e direzione verso coloro che le norme ora in vigore toccano più da vicino. L’uso dei testi liturgici antecedenti è stato regolato, non soppresso. Le ragioni sono state chiaramente evidenziate nella lettera del Papa. Il fraintendimento e la promozione dell’uso di questi testi, dopo semplici limitate concessioni dei precedenti pontefici sono stati utilizzati per incoraggiare una liturgia differente dalla riforma conciliare (e che di fatto era fu abrogata dal Papa San Paolo VI) e un’ecclesiologia che non appartiene al magistero della Chiesa.
La lettera della Latin Mass Society che allega insieme alla sua lettera è un buon esempio di questa sbagliata interpretazione e della promozione di questi riti sotto il pretesto di una legislazione permissiva. Bisogna assolutamente chiarire loro che i soli vescovi, in comunione con il Papa, sono i moderatori della liturgia e che il fraintendimento di Traditionis Custodes da parte della LMS così come proposto da loro non ha alcun fondamento e non deve essere divulgato come un commento autorevole.
Spero che queste osservazioni le siano di aiuto, mentre riflette sulle sue risposte. Nello stesso tempo, stia pur certo della nostra volontà di aiutarla e sostenerla.
Fraternamente nel Signore,
+Artur Roche
Prefetto
+Vittorio Francesco Viola
Segretario
Fonti:
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