Per una critica politico-giuridica del green pass
di Giorgio Agamben Massimo Cacciari Giuliano Scarselli
Non si tratta di prendere posizione in favore o contro il green pass, o in favore o contro la vaccinazione obbligatoria; si tratta, più precisamente, di esercitare quel senso critico e quella libertà di pensiero che appare necessaria affinché una società possa continuare a dirsi viva e democratica.
Si ricorda, ancora una volta, che lo Stato non ha resa obbligatoria la vaccinazione poiché la scelta sarebbe stata molto probabilmente contraria alla costituzione (Corte Cost. 22 giugno 1990 n. 307; Corte Cost. 23 giugno 1994 n. 258; Corte Cost. 18 gennaio 2018 n. 5), trattandosi di un vaccino che ancora non ha finito il suo corso di sperimentazione e che può recare danni, anche gravi, a chi lo riceve, come riconosciuto dallo stesso art. 3 del dl 44/2021.
Però lo Stato ha voluto egualmente ottenere il medesimo risultato, e lo ha fatto con lo strumento indiretto del green pass, che da un lato ha indotto grandissima parte dei cittadini a vaccinarsi per non essere esclusi dalla vita sociale, e dall’altro ha consentito parimenti allo Stato di non assumersi alcuna responsabilità in punto di vaccinazione, in quanto atto formalmente non obbligatorio e rimesso alla libera scelta di ognuno.
Il green pass trova la sua regolamentazione in decreti legge, e ad oggi si contano ben sei decreti leggi in materia (dl. 52, 105, 111, 122, 127 e 139 del 2021). È evidente che se lo Stato, invece di dare disciplina normativa ad un fenomeno, interviene sul quel fenomeno ogni 15 giorni/un mese, quel fenomeno non risponde più ad un principio di legalità, perché di fatto è invece rimesso alla libertà del potere pubblico, che si attribuisce il diritto di cambiare le regole in ogni momento.
Da precisare, poi, che l’estensione del green pass al lavoro, alle università, alla magistratura, non ha eguali in nessun paese d’Europa.
Inoltre la vaccinazione attiene ad un facere irreversibile, cosicché doveva apparire conforme a buon senso non porre doveri di fare irreversibili con provvedimenti instabili quali sono i decreti legge, in quanto gli obblighi di fare irreversibili non hanno alcuna possibilità di sottostare alla retroazione della decadenza a fronte di una eventuale mancata conversione in legge del decreto da parte del Parlamento.
Il Parlamento, infatti, non è stato preso in nessuna considerazione, e ciò nemmeno nel momento della conversione dei decreti leggi, che sono avvenuti e avvengono sempre su fiducia governativa, e quindi con l’impedimento di ogni discussione.
Ed ancora, gli ultimi decreti legge, ovvero i decreti leggi da quello del 23 luglio 2021 n. 105, non hanno più fatto nemmeno riferimento alla situazione sanitaria, ne’ ad avvisi del comitato tecnico scientifico del dipartimento della Protezione civile per giustificare la necessità ed urgenza.
Addirittura, gli ultimi decreti legge hanno previsto una loro entrata in vigore differita nel tempo.
Ad esempio, il dl. 105/2021 del 23 luglio è entrato in vigore il 6 agosto, il dl. 111/2021 del 6 agosto è entrato in vigore il 1 settembre, il dl. 122/2021 del 10 settembre è entrato in vigore il 10 ottobre, e infine il dl. 127/2021 è entrato in vigore il 15 ottobre 2021; e come si possa coniugare l’urgenza con il differimento dell’entrata in vigore di un decreto, non è dato capire.
È stato poi soppresso il segreto medico (art. 17 bis dl 27/2020), è stata soppressa la riservatezza dei dati personali tra cittadini e Stato (art. 9 dl. 139/2021), e oggi così lo Stato può acquisire ogni informazione di ogni cittadino determinando unilateralmente la finalità del trattamento, anche in assenza di una legge che lo preveda.
Sono stati dati contributi pubblici a emittenti televisive e radiofoniche che si rendessero oggetto di messaggi di comunicazione istituzionale del Governo (DM 12 ottobre 2020).
È stata fatta una legge chiamata di “scudo penale” (dl. 44/2021) con la quale si è previsto che nessuno, e non solo i medici, passano incorrere in responsabilità penale per morte o lesioni dei vaccinati quando l’uso dei vaccini sia stata conforme ai protocolli istituiti; e da quel momento i morti per vaccino sono così diventati invisibili, un fatto giuridicamente inesistente, sul quale non vale la pena fare indagini, perché non si fanno indagini per fatti che non costituiscono reato.
Infine, la traduzione italiana della legge del Parlamento europeo 15 giugno 2021 n. 953, in punto di divieto di discriminazione diretta o indiretta tra persone vaccinate e non vaccinate non conteneva, stranamente, l’inciso “che hanno scelto di non vaccinarsi” (ou ne souhaitent pas le faire); inciso poi, a seguito di proteste, inserito successivamente il 5 luglio 2021 nella Gazzetta Ufficiale per lo Stato italiano, ma non accorpata in correzione nel testo originario della legge.
Dunque, a fronte di queste circostanze, si tratta, soprattutto, tutti, vaccinati e non vaccinati, di vigilare affinché le regole della nostra costituzione, e i delicati equilibri tra i poteri dello Stato, soprattutto nei rapporti con i cittadini, non si alterino oltre i limiti consentiti.
Piero Calamandrei, sulla rivista Il Ponte nel 1945 scriveva: “La giustizia sociale non è pensabile se non in funzione della libertà individuale”; e v’è da chiedersi se noi ancora viviamo in una società in cui l’uomo e la sua libertà sono messi al centro del sistema.
Fonte: iisf.it
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