Covid, arriva l’obbligo vaccinale. Fino al 15 giugno
Fonte: nicolaporro.it
Cambia tutto, di nuovo, a pochi giorni dall’ultima volta in cui le regole erano state nuovamente cambiate. Insomma: il caos burocratico che dovrebbe sconfiggere il covid, e che invece produce solo ulteriore confusione nella vita dei cittadini, si colora di un nuovo capitolo. Quello odierno. Dopo una lunga cabina di regia e un infiammato consiglio dei ministri, con i partiti di maggioranza divisi su obbligo vaccinale e super green pass, ecco le ennesime misure di contrasto al coronavirus.
Esteso l’uso del super green pass? No. Vince la Lega
La prima novità riguarda alcune attività in cui si potrà entrare solo esibendo un green pass. Dovranno avere il lasciapassare semplice (ottenuto anche con tampone):
- lavoratori e clienti dei servizi alla persona (estetisti, parrucchieri: l’obbligo scatta dal 20 gennaio)
- lavoratori e clienti di servizi commerciali (es: banche, dal 1 febbraio al 31 marzo)
- lavoratori e clienti di negozi e centri commerciali (obbligo dal 1 febbraio al 31 marzo)
- lavoratori e gli utenti di uffici e servizi pubblici, Comuni, Province, Regioni, Poste, Inps, Inail (dal 1 febbraio al 31 marzo)
Di fatto, mettendo insieme le odierne disposizioni e quelle del decreto del 31 dicembre, i non vaccinati potranno andare solo in farmacia e al supermercato.
Va detto che una prima bozza del decreto prevedeva addirittura che l’accesso fosse consentito “esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, di vaccinazione e guarigione”. La Lega però si è opposta in consiglio dei ministri: dopo che il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha minacciato di non votare il testo, la misura è stata stralciata.
Obbligo vaccinale o super green pass?
Il vero snodo cruciale riguarda però l’obbligo vaccinale. Dalla cabina di regia era uscita una indiscrezione che, soli nel mondo dei media, ci aveva fatto drizzare le orecchie: l’idea dei nostri governanti era quella di chiedere il super green pass (vaccinato o guarito) ai lavoratori over 50, e costringere alla vaccinazione i maggiori di 50 anni disoccupati. Che senso ha? Perché questa discriminazione tra occupati (cui basterebbe la guarigione) e non occupati (costretti al vaccino)?
Lo scontro politico in Cdm
Per tutto il pomeriggio le forze politiche si sono scontrate su questo punto, facendo prolungare sia la cabina di regia che il consiglio dei ministri. Il Pd e il resto della sinistra avrebbero imposto l’obbligo a tutti i cittadini. Forza Italia aveva chiesto il green pass rafforzato solo per i lavoratori. Il M5S si era detto all’inizio contrario ad obblighi vari. Mentre Lega avrebbe alzato l’asticella dai 60 anni in su (“Siamo responsabilmente al governo ma non acquiescenti a misure, come gli obblighi che incidono profondamente sulla libertà al lavoro che è tutelata dalla costituzione o a misure senza fondamento scientifico visto che la maggioranza assoluta dei ricoverati Covid ha ben più di 60 anni”, hanno fatto trapelare, a consiglio dei ministri in corso, i ministri Giorgetti, Garavaglia e Stefani).
Obbligo vaccinale per gli over 50
Alla fine, comunque, si è approdati alla mediazione proposta da Mario Draghi. Tutti gli over 50 saranno costretti a vaccinarsi “per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2”. La disposizione “si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri”. L’obbligo però sarà a tempo. Per ora vige fino al 15 giugno 2022, come se l’immunità avesse una data di scadenza: poi che si fa, ci si può “svaccinare”?
Esenzioni dall’obbligo
Saranno possibili eccezioni, come previsto oggi per le categorie di lavoratori in cui vige già la vaccinazione obbligatoria (forze dell’ordine, medici, infermieri…). “L’obbligo – si legge nel decreto – non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”. Altro punto importante riguarda la guarigione. In caso un soggetto sia stato infettato ed abbia superato la malattia indenne, non sarà costretto a immunizzarsi. O almeno non nell’immediato. “L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale – si legge – comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”.
Le regole per i lavoratori no vax
E se un no vax decidesse di infischiarsene dell’obbligo? Per quanto riguarda i lavoratori, “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” il datore di lavoro “può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi”. Il tutto non produrrà conseguenze disciplinari e il non vaccinato conserverà comunque il posto. “Per i giorni di assenza ingiustificata – si legge – non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.” Inoltre, in caso di violazioni, il no vax senza super green pass pizzicato al lavoro dovrà pagare una sanzione amministrativa “stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
La scuola gioca a 1,2,3.. stella!
Non ci sarà lo slittamento delle vacanze natalizie per la scuola. Però cambiano anche qui le regole per il rientro in classe degli alunni in caso di positività di uno degli studenti. E diventano sempre più complicate.
1) Per la fascia 0-6 anni: basta 1 positivo in classe per far scattare la quarantena per tutti per 10 giorni.
2) Per la scuola primaria (elementari):
- in presenza di 1 caso di positività nella classe, si applica la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
- con 2 positivi ci sarà la quarantena di 10 giorni per tutta la classe. Se il positivo fosse solo 1, allora gli alunni resteranno in presenza ma saranno effettuati i tamponi.
3) Per le scuole secondarie di primo grado (medie) e nelle scuole secondarie di secondo grado (superiori):
- se in classe ci sono fino a 2 casi di positività, allora i ragazzi saranno sottoposti ad “autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza”.
- se ci sono 3 casi di positività, le restrizioni scattano solo per i bambini “no vax”: “per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. Tradotto: Dad solo per i non vaccinati. Tutti gli altri, vaccinati o guariti entro 4 mesi o con dose booster, resteranno in classe e dovranno indossare mascherine di tipo FFP2.
- se ci sono 4 casi di positività, allora tutta la classe finirà in “didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. Vaccinati o meno.
Sì allo smart working
Si torna allo smart working. I ministri Renato Brunetta e Andrea Orlando hanno infatti firmato una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a far ricorso agli “strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working”.