Come difendersi dalla tassa per il possesso del proprio corpo
Come difendersi dalla multa di cento euro
Comunicato
Come difendersi dalla tassa per il possesso del proprio corpo
In questi giorni diversi ultracinquantenni stanno ricevendo la comunicazione formale congiunta da parte del Ministero della Salute e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in merito all’avvio del procedimento sanzionatorio per mancato adempimento all’obbligo vaccinale.
Il documento che stanno notificando non è una multa, ma solo un “avviso di avvio di procedimento”, in ottemperanza al decreto legge 7 gennaio 2022 convertito in legge 18 del 4 marzo 2022 entrata in vigore il 9 marzo 2022.
Tale avviso riguarda gli ultracinquantenni e le categorie interessate dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter della norma originale (decreto legge 44/2021) evoluta poi nei successivi decreti n. 172/2021 e 1/2022 e cioè:
- art. 4 Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. In vigore dal 26/01/2022
- art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). In vigore dal 27/11/2021
- art. 4-ter Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università’, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. In vigore dal 09/03/2022.
Tutte le persone appartenenti a queste categorie lavorative, sono interessate dalla sanzione di 100 euro prevista dal decreto legge del 7/01/2022 n. 1 art. 2.
Sulla base di quanto sin qui detto, l’avviso che si sta ricevendo ha natura interlocutoria e in tal senso non si può adesso impugnare. Suggeriamo pertanto, ove possibile, di ritirare tale avviso all’ultimo giorno utile prima della compiuta giacenza, al fine di dilazionare il più a lungo possibile la stessa procedura.
Si dovrà/potrà impugnare solo il successivo “avviso di addebito” se e quando verrà notificato e, dunque, adesso non vi è neanche obbligo di riscontro e se uno vuole può divertirsi riscontrando in modo anche “ironico” l’amministrazione che invia l’avviso oppure inviando un reclamo tramite gli indirizzi e le modalità che sono indicati in calce a questa comunicazione.
Il tutto serve certamente ad ingolfare questa mostruosa procedura, così come può essere utile l’invio formale (PEC o raccomandata) della risposta, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta, come suggerito in calce al presente comunicato.
Va quindi precisato che ognuno può decidere liberamente la modalità di risposta/riscontro, doverosamente dovendo premettere che in ogni caso la procedura andrà avanti e, nell’ipotesi di riscontro completo o di denuncia, tale forma di contestazione potrà comunque essere proposta nella successiva fase di necessaria impugnazione del c.d. futuro “avviso di addebito”.
Se già adesso si è in possesso di esenzione o differimento anche temporaneo della vaccinazione, si risponda in tal modo, allegando la documentazione; in ogni caso se si decide di rispondere si può davvero replicare in qualsiasi modo adducendo ad esempio lungaggini di accertamenti, o patologie o qualsivoglia altra motivazione.
Tale mostruosa procedura non merita neanche un briciolo di attenzione, soprattutto in questa fase, e in ogni caso non merita alcun accondiscendimento.
Si tenga conto che una qualsiasi espressione che possa essere interpretata, anche tortuosamente, come consenso, potrebbe essere usata dall’amministrazione come ulteriore strumento di pressione.
L’eventuale successivo avviso di addebito dovrà impugnarsi, se e quando arriverà, avanti al Giudice di Pace competente per territorio – dove si potranno eventualmente riversarsi tutte le motivazioni di diritto che ad esempio sono proposte dal sito difendersi ora – e tale impugnazione si può presentare anche senza ausilio legale, essendo il valore inferiore ad € 1.100,00.
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Modello della risposta alla ricezione (via raccomandata/PEC) della comunicazione congiunta Ministero della Salute – Agenzia delle Entrate dell’avvio del provvedimento sanzionatorio per inadempimento all’obbligo vaccinale
La risposta deve essere inviata a mezzo PEC o raccomandata A/R ai seguenti destinatari entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione in oggetto:
- Agenzia delle entrate (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it)
- Ministero della salute (dgsi@postacert.sanita.it)
- Responsabile del procedimento sanzionatorio (obbligovaccinale@sanita.it)
- ASL locale di competenza
Di seguito viene suggerito il testo.
Luogo, data
Spettabile
Agenzia delle Entrate Riscossione
Via Giuseppe Grezar n. 14
00141 Roma
Pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Spettabile
Ministero della Salute
Dir. Gen. Digitalizzazione del sistema informatico sanitario e della statistica
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 Roma
Pec dgsi@postacert.sanita.it
Al responsabile del procedimento sanzionatorio
Dr.ssa Serena Battilomo
obbligovaccinale@sanita.it
All’ASL locale di competenza
Egregi Signori,
il sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a: ______________________________ il _____________
codice fiscale: __________________________________________
in merito alla Vostra comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio a mio carico per presunto inadempimento all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS Cov-2, vi comunico quanto segue.
- L’acquisizione dei miei dati vaccinali, avvenuta senza il mio consenso costituisce violazione del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 poiché manca la base giuridica per il trattamento dei dati in considerazione della natura illegale della disciplina in materia di obbligo vaccinale che viola l’art. 3, comma 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
- Le norme che prevedono l’obbligo predetto (artt. 4, 4 bis, 4 quater e 4 sexies del decreto-legge 44/2021) sono costituzionalmente illegittime per violazione di:
- artt. 1, 4, 13, 32, 35 e 36 della Costituzione
- artt. 3, 15, 16 e 21 della Carta di Nizza
- Regolamento UE 953/2021.
- I vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS Cov-2 sono ancora in fase di sperimentazione, atteso che in base alle determine AIFA numeri 154/2020, 1/2021, 18/2021, 49/2021 e 170/2021 i risultati della fase 3 di sperimentazione saranno resi pubblici a far data dal 2022 e sino al 2024, a seconda dei diversi vaccini.
- Imporre un trattamento sanitario sperimentale viola:
- il Codice di Norimberga, all’art. 7
- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 1966 (legge 25 ottobre 1977 n. 881)
- gli artt. 1.28 dell’allegato 1/1B e 2.9 dell’Allegato 1/2 del DM 15.07.1997
- l’art. 3 del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 211 e all’art. 28 del Reg. UE 536/2014
- Esiste ampia documentazione sia a livello nazionale che internazionale della potenziale pericolosità dei vaccini Covid. Mi riferisco ai rapporti degli Istituti Nazionali di Statistica, ai dati forniti dagli Archivi Nazionali di Registrazione degli effetti avversi (oltretutto sottostimati trattandosi di informazioni derivate da farmacovigilanza passiva) e dalle compagnie di assicurazione relativamente alle polizze vita. Proprio l’eccezionale incidenza di decessi nella fascia di popolazione giovane e in perfetta salute, almeno prima di sottoporsi alla somministrazione del siero Covid, ha portato al crollo in borsa del mercato assicurativo e ha indotto diverse compagnie ad escludere i vaccinati Covid dalla stipula di polizze sulla vita. Pertanto, la Repubblica Italiana non ha diritto a chiedermi l’inoculazione forzosa di un trattamento sanitario che potrebbe causare anche la mia morte o comunque comportare gravi conseguenze fisiche.
- L’obbligo vaccinale viola altresì la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. In particolare:
- l’art. 2 (diritto alla vita) laddove mi impone di rischiare la morte o gravi conseguenze fisiche per l’attuazione di politiche sanitarie del governo che non condivido.
- l’art. 5 (diritto alla libertà personale) laddove intende coartare la mia volontà in relazione ad un trattamento sanitario che non desidero.
- l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) laddove i destinatari della presente hanno abusivamente raccolto senza il mio consenso informazioni concernenti il mio stato vaccinale.
- l’art. 9 (libertà di coscienza e morale e religiosa) laddove mi si impongono trattamenti sanitari testati o prodotti con cellule di feti abortiti volontariamente, rispetto alle quali sollevo obiezione di coscienza morale e religiosa poiché considero l’aborto un crimine nefando e un gravissimo peccato alla luce delle mie convinzioni morali e religiose.
- L’art. 14 e Protocollo 12 (divieto di discriminazione) poiché la mia scelta di non vaccinarmi è motivo di discriminazione da parte del governo e delle pubbliche autorità italiane.
- Le norme in materia di vaccinazione obbligatoria sono incostituzionali laddove non prevedano l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati (si vada da ultimo Corte cost. 23 giugno 2020 n. 118) e rifiuto di assoggettarmi ad un trattamento sperimentale per obbligo di legge, oltretutto senza che si preveda nemmeno un indennizzo in mio favore in caso di effetti avversi e senza che il soggetto responsabile dell’inoculazione sia chiamato a rispondere dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose laddove dal trattamento dovesse derivare un danno alla mia integrità fisica.
- È quindi vietato forzare chiunque a partecipare ad una sperimentazione clinica sotto la minaccia di condizionamenti finanziari, senza acquisire un consenso informato che garantisca la piena volontarietà della partecipazione alla sperimentazione e senza prevedere una adeguata copertura assicurativa per chi vi scelga di assoggettarvisi.
- Le pubbliche amministrazioni e i singoli funzionari ai sensi dell’art. 28 della Costituzione rispondono dei danni cagionati dalla violazione delle norme dell’Unione Europea.
Ciò premesso:
- Invito e diffido codesta Amministrazione a voler disapplicare, come doveroso, le norme concernenti l’obbligo di vaccinazione in quanto illegali. In difetto mi riservo di agire per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti.
- Il tentativo di impormi la vaccinazione sotto la minaccia, in difetto, di subire una sanzione amministrativa ha rilevanza penale. Nella fattispecie:
- integra il reato di estorsione e terrò personalmente responsabili coloro che stanno tentando di estorcere in mio danno il consenso alla vaccinazione e segnatamente il Ministro della Salute, Signor Roberto Speranza, il direttore generale del Ministero della Salute Dr. Giuseppe Viggiano, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, Signor Ernesto Maria Ruffini, la responsabile del procedimento sanzionatorio Dr.ssa Serena Battilomo e il responsabile dell’invio della comunicazione minatoria che ho ricevuto ing. Francesco Milo. Mi riservo di denunciare tutti costoro laddove dovessero proseguire nelle attività estorsive in mio danno.
- Integra i reati di tentata violenza privata e tentata estorsione, reati che mi riservo di denunciare alla competente Procura della Repubblica affinché svolte le opportune indagini eserciti l’azione penale nei confronti dei responsabili del reato non senza sottolineare che ai sensi dell’art. 331 c.p.p. i destinatari della presente hanno l’obbligo di denuncia in quanto pubblici ufficiali.
- Integra il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.),salvo altrireati ravvisabili da parte delle competenti autorità.
Qualora, in aggiunta a tutte le motivazioni sopra elencate, sussistano ulteriori situazioni oggettive per le quali il soggetto non possa essere sottoposto a vaccinazione Covid, quali ad esempio: possesso di green pass da guarigione o di esenzione vaccinale, queste verranno aggiunte in calce alla lettera, precedute dalla frase: Vi informo altresì che …
Distinti saluti
Data ______________________
Firma______________________
Fonte: iustitiainveritate