Il Prelato dell’Opus Dei, Monsignore diminuito
di Carthaginiensis
Con il Motu proprio “Ad charisma tuendum” del 14 luglio 2022, Papa Francesco interviene sulla disciplina canonica della Prelatura dell’Opus Dei, eretta da Giovanni Paolo II nel 1982. La riforma viene giustificata dalla volontà di “confermare la Prelatura dell’Opus Dei nell’ambito autenticamente carismatico della Chiesa, specificando la sua organizzazione in sintonia alla testimonianza del Fondatore e agli insegnamenti dell’ecclesiologia conciliare circa le Prelature personali”. Si richiama inoltre la volontà di “adeguare le disposizioni relative alla Prelatura in ragione della nuova organizzazione della Curia Romana”, operata con la Costituzione apostolica “Praedicate Evangelium” del 19 marzo 2022 in cui si è “ritenuto conveniente affidare al Dicastero per il Clero la competenza per tutto ciò che spetta alla Sede Apostolica circa le Prelature personali (…) in considerazione del preminente compito in essa svolto, a norma del diritto, dai chierici”.
In attesa di una revisione complessiva degli Statuti dell’Opera ordinata dal Papa, i principali effetti immediati del nuovo Motu proprio sono il passaggio di competenze sulla Prelatura dalla Congregazione per i Vescovi al Dicastero per il clero e la figura del Prelato che “non sarà insignito, né insignibile dell’ordine episcopale”, al quale spetterà “in ragione dell’ufficio” solamente “l’uso del titolo di Protonotario Apostolico soprannumerario con il titolo di Reverendo Monsignore”.
La Prelatura personale è prevista dai cann. 294-297 del Codice di diritto canonico del 1983 “al fine di promuovere un’adeguata distribuzione dei presbiteri o di attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie sociali” Secondo la stessa normativa, “ad essa viene preposto un Prelato come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, nonché di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini con il titolo del servizio della Prelatura”. Questo tipo di organizzazione è chiamata “personale”, per distinguerla da quella “territoriale”, in quanto non si fonda sul fatto di risiedere all’interno di una specifica circoscrizione territoriale, ma appunto su una adesione di carattere personale che interessa tutte le persone – ovunque si trovino – che condividono una tale appartenenza. La Prelatura ha inoltre propri chierici (tecnicamente si dice che ha la facoltà di “incardinare”) i quali, in ambito gerarchico, rispondono al Prelato come loro Superiore.
Il Motu proprio di Papa Francesco, nel prevedere gli interventi a cui si è fatto cenno, in tema di Prelature personali, afferma che “l’unica finora eretta è quella dell’Opus Dei” sulla quale dunque si vanno a produrre gli effetti della nuova regolamentazione. A ben vedere però il criterio di appartenenza personale nell’ambito dell’organizzazione della Chiesa cattolica non è limitato affatto all’Opus Dei, ma al contrario si presenta assai più diffuso, ed anzi l’ampiezza della fattispecie prevista in generale dal Codice di diritto canonico la rende uno strumento duttile ad efficace per adattarsi a nuove situazioni che sfuggono ad una rigida logica territoriale.
Un esempio classico a questo proposito, ben più risalente nella storia, è quello dell’Ordinariato castrense, circoscrizione ecclesiastica personale per fornire assistenza spirituale ai fedeli cattolici presenti nelle forze armate.
Una normativa specifica per costituire un ufficio ecclesiastico stabile a questo fine venne introdotta da Pio X nel 1910, con l’istituzione del primo Vicariato castrense per il Cile. L’Ordinariato militare per l’Italia fu costituito nel 1925. La Costituzione apostolica “Spirituali militum curae” di Giovanni Paolo II del 21 aprile 1986 ha elevato le organizzazioni castrensi a peculiari circoscrizioni ecclesiastiche, assimilate a Diocesi, con Statuti propri. L’Ordinariato militare è guidato da un Vescovo (Ordinario militare), che ha giurisdizione sui cappellani militari, sui militari ed i loro parenti conviventi e sul personale di servizio.
La strutturazione ecclesiastica di natura personale si è dimostrata assai valida anche per quanto riguarda fedeli cattolici di un particolare diverso rito da quello latino, per assicurare cura e assistenza spirituale nei territori ove il loro rito proprio non fosse presente e strutturato gerarchicamente. In questo senso, ci sono vari esempi di Ordinariati per i fedeli di rito orientale presenti in diverse Nazioni (in Austria, in Brasile, in Francia, in Argentina, in Polonia, e da ultimo in Spagna, dove l’Ordinariato è stato eretto nel 2016 con il Decreto “Orientali Nobilis Hispaniae Natio”). Vi sono poi specifici Ordinariati per la cura pastorale degli Armeni in Grecia, in Romania e in Europa orientale. Più di recente, il 4 dicembre 2017 Papa Francesco ha costituito canonicamente l’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia e la nuova entità si sta strutturando con la costituzione di proprie Parrocchie personali.
Esistono poi nella Chiesa altre realtà costituite in termini di organizzazione personale, per esigenze non solo rituali, ma per motivi più ampi. Benedetto XVI con la Costituzione apostolica “Anglicanorum coetibus” del 4 novembre 2009 ha previsto l’istituzione di specifici Ordinariati personali per la cura pastorale dei fedeli anglicani entrati nella Chiesa cattolica, con la possibilità di mantenimento di alcuni elementi della tradizione spirituale e liturgica anglicana, tra i quali l’uso di libri liturgici propri approvati dalla Santa Sede, la facoltà di erigere seminari, la possibilità di ammettere al presbiterato cattolico ministri anglicani, anche uxorati. Sono affidati ad un Ordinario, nominato dal Papa, che li governa con potestà ordinaria e vicaria. Sono Ordinariati personali di questo tipo quelli di Nostra Signora di Walsingham per i fedeli di Inghilterra e Galles, della Cattedra di San Pietro per i fedeli di Stati Uniti e Canada e di Nostra Signora della Croce del Sud per i fedeli di Australia e Giappone.
L’elemento personale assume un ruolo rilevante anche riguardo alla strutturazione di organizzazione ecclesiastiche legate alla tradizione liturgica anteriore alle riforme seguite al Concilio Vaticano II. In questo senso va segnalata l’Amministrazione apostolica personale “San Giovanni Maria Vianney” di Campos, in Brasile, eretta il 18 gennaio 2002, e assimilata in tutto ad una vera e propria Prelatura personale, che nasce con lo scopo di riammettere nella piena comunione con il Papa un gruppo di fedeli separati in occasione dello scisma di Mons. Lefebvre del 1988. L’Amministratore apostolico è nominato dal Romano Pontefice e governa la circoscrizione in suo nome, con potestà personale (che si estende ai chierici incardinati e ai laici che partecipano liberamente alla vita pastorale dell’Amministrazione apostolica), ordinaria e propria.
Vi sono poi anche altre realtà costituite analogamente “per facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose”, precedentemente “legate in vario modo legati alla Fraternità fondata da Mons. Lefebvre”, ma “che desiderino rimanere uniti al Successore di Pietro nella Chiesa cattolica, conservando le loro tradizioni spirituali e liturgiche” (così il Motu proprio di Giovanni Paolo II “Ecclesia Dei” del 2 luglio 1988). Si pensi alla Fraternità Sacerdotale San Pietro e all’Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote, che si configurano canonicamente come Società clericali di vita apostolica di diritto pontificio, che hanno un proprio Superiore, propri seminari e possibilità di incardinazione dei chierici. In Italia vi è il caso della Parrocchia della Trinità dei Pellegrini a Roma, eretta da Benedetto XVI il 23 marzo 2008 e affidata alla FSSP per assicurare un’adeguata assistenza religiosa alla comunità dei fedeli residenti nella Diocesi di Roma che seguono la Messa e tutti i Sacramenti secondo la forma tradizionale. Per questa stessa esigenza sono sorte, erette dai rispettivi Vescovi diocesani, la Parrocchia personale di Santa Croce a Cagliari (16 luglio 2018) e la Parrocchia personale di Santa Chiara a Ferrara (9 giugno 2021). La Parrocchia personale è un istituto previsto dal can. 518 del Codice di diritto canonico, secondo cui, come regola generale, la Parrocchia deve essere costituita su base territoriale, tale cioè da ricomprendere tutti i fedeli di un determinato territorio; dove però risulti opportuno, possono appunto essere costituite Parrocchie personali “sulla base del rito, della lingua, della nazionalità dei fedeli di un territorio, oppure anche sulla base di altri criteri”.
Come emerge dal quadro fin qui sommariamente delineato, una giurisdizione ecclesiastica dipendente direttamente dalla Santa Sede e configurata su base personale, governata da un proprio Ordinario, è nella sostanza assimilata ad una Diocesi, pur senza avere una specifica circoscrizione territoriale, e gode della facoltà di incardinazione del proprio clero (cfr. in proposito il can. 265 CIC, che esige che ogni chierico sia incardinato all’interno di una struttura territoriale o personale, o in un Istituto religioso che ne abbia la capacità).
Tale facoltà è stata estesa di recente anche alla Comunità di Sant’Egidio attraverso l’erezione canonica dell’omonima Fraternità missionaria nel 2019: la Fraternità infatti, secondo i propri Statuti e per privilegio concesso dalla Santa Sede, ha la capacità di incardinare i membri chierici. Il Responsabile generale è il superiore che esercita il governo della Fraternità e può essere un Vescovo. Opzione tuttavia oggi normativamente (e forse incongruamente) preclusa al Prelato dell’Opus Dei.