Gli articoli che la Nuova Bussola Quotidiana sta dedicando alla Fraternità sacerdotale San Pio X hanno suscitato molte domande fra i lettori. Dopo il contributo di Radio Spada, propongo qui un saggio di don Maro Tranquillo.
Perché i sacerdoti della Fraternità San Pio X esercitano un apostolato, pur non avendo una struttura canonica “ufficiale”? In questo articolo l’Autore dimostra come l’attuale situazione “straordinaria” venutasi a creare nella Chiesa da quarant’anni a questa parte rende necessario il ricorso a “norme straordinarie”, previste dal Codice di Diritto canonico, le quali non solo giustificano, ma impongono a detti sacerdoti l’apostolato in favore delle anime, la cui salvezza è la legge suprema.
L’articolo è di tredici anni fa, ma conserva inalterata la sua efficacia perché risponde a questioni di fondo.
Et respondens ad illos dixit:
Cuius vestrum asinus, aut bos
in puteum cadet, et non continuo
extrahet illum die sabbati? (Lc 14,5)
Anche dopo la rimozione delle cosiddette scomuniche si continua a definire illegittimo il ministero dei sacerdoti della Fraternità San Pio X, perché non inquadrato in una forma canonica. Infatti questi sacerdoti confessano e amministrano i sacramenti quasi fossero parroci, mentre le autorità ordinarie della Chiesa non hanno concesso loro alcun titolo per esercitare alcun tipo di ministero.
Ci proponiamo dunque in questo testo di esaminare a quale titolo i sacerdoti della Fraternità continuino ad esercitare il loro apostolato, e in base a quali norme divine e giuridiche. In effetti essi invocano spesso uno “stato di necessità”: che cos’è questo stato, e quali facoltà giuridiche permette di esercitare? È forse lo stato di necessità una sorta di giungla, di regressione a uno stato pre-sociale, o è invece una situazione straordinaria in cui si applicano norme straordinarie, mentre sarebbe erroneo pretendere di applicare alla lettera quelle ordinarie? Esiste cioè, di diritto e di fatto, una situazione tale da rendere impossibile o inutile o addirittura dannosa l’applicazione delle leggi positive ordinarie, e da esigere invece il ricorso all’applicazione di norme più alte, non certo arbitrarie ma previste dal legislatore e dal diritto divino?
In questo articolo vorremmo mostrare quanto sia assolutamente legittimo, opportuno e adeguato alla situazione il tipo di apostolato svolto dalla Fraternità San Pio X.
La necessità, definizione e divisione
Parliamo qui dello stato di necessità spirituale, cioè della necessità di ricevere i sacramenti (e secondariamente gli altri aiuti che predispongono alla ricezione dei medesimi, dai sacramentali all’istruzione alle varie opere di misericordia spirituale); non ci occupiamo dello stato di necessità corporale, che riguarda l’obbligo in carità di prestare soccorso secondo le opere di misericordia corporale.
Lo stato di necessità spirituale è di tre tipi, se lo dividiamo quanto alla sua gravità:
• necessità estrema: è quella di chi non può sottrarsi a un pericolo certo e prossimo di perdere la propria anima senza l’aiuto di un altro. Questo è il caso del bambino che rischia di morire senza battesimo o del peccatore in punto di morte che non sa o non può fare un atto di contrizione perfetta, che sia fedele o infedele.
• necessità grave: è quella che si supera solo con grave difficoltà, per esempio in caso di un pericolo prossimo di perdere la fede o la grazia. Questa necessità è tipica del peccatore in pericolo di morte (la differenza con la precedente sta nel fatto che qui si suppone che possa al limite salvarsi con un atto di contrizione perfetta), ma anche di chi corre un pericolo ravvicinato di perdersi senza aiuto.
• necessità comune: è quella di chi senza aiuto potrebbe cadere in peccato, anche se il pericolo potrebbe essere superato senza tale aiuto. Qui l’aggettivo comune indica il fatto che tale situazione è quella abituale alla maggior parte delle situazioni della vita degli uomini.
Chiaramente i pastori d’anime sono tenuti in giustizia a soccorrere i loro sudditi in tali necessità, peccando più o meno gravemente a seconda del tipo di necessità in cui quelli versano; gli altri sacerdoti (e anche i laici, al loro livello) possono essere tenuti in carità a prestare ausilio a coloro che sono nella necessità spirituale, ognuno secondo le proprie possibilità e con più o meno urgenza a seconda della gravità della necessità stessa.
La situazione attuale: necessità grave generale
Ora ci chiediamo quale sia la situazione attuale, quale stato di necessità sia quello in cui versano oggi i fedeli della Chiesa. In seguito cercheremo di capire come si possa e si debba venire in soccorso a tale situazione.
In tutta la Chiesa oggi esiste una crisi conclamata. Essa consiste essenzialmente nel fatto, ammesso fino a un certo punto anche pubblicamente dalla stessa suprema autorità della Chiesa, che è oggi quasi impossibile continuare a vivere da cattolici nelle strutture ordinarie della Chiesa (questo non inficia ovviamente l’indefettibilità della Chiesa, dato che entrano in gioco, come vediamo in questo articolo, i mezzi straordinari dei quali la Chiesa è dotata). Tutti gli aspetti della vita cattolica sono diventati problematici: anzitutto la professione esterna e completa della fede senza ambiguità, ma anche la liturgia, la vita sacramentale, la vita di preghiera, l’insegnamento della fede tanto nel catechismo quanto nella formazione dei sacerdoti, l’insegnamento morale conforme alla dottrina in tutti i suoi aspetti, la frequentazione di un ambiente pericoloso per la fede etc. Solo per fare un esempio concreto, basti pensare alla difficoltà oggettiva che incontra il fedele medio che necessita di ricorrere al sacramento della confessione: ammesso e non concesso che trovi un confessore disposto ad ascoltarlo e che creda ancora e realmente in questo sacramento, il fedele non ha più – generalmente parlando – le garanzie necessarie di essere confessato, istruito, guidato e assolto secondo la morale che ha sempre contraddistinto la prassi cattolica, con particolare riferimento al senso del peccato, al dramma del peccato mortale, alla conoscenza di ciò che è peccato, alla necessità della grazia per essere perdonati e salvarsi, etc.
Tutti questi fattori ovviamente non hanno lo stesso carattere generale, e non hanno nemmeno tutti la stessa importanza; né si trovano necessariamente tutti riuniti, né tutti sono ugualmente approvati o causati dalle autorità stesse. Li possiamo dividere in due grandi gruppi, il primo generale e uniforme ovunque, il secondo estremamente variabile.
1. Anzitutto ogni fedele o sacerdote oggi si trova a dover prender posizione contro degli errori che sono comunemente diffusi nell’intero episcopato residenziale. Praticamente la totalità dei Vescovi diocesani professa, almeno esternamente, i principali errori del Vaticano II. E questa professione esterna d’errore (o al minimo un tacito assenso) è richiesta a tutto il clero, compreso quello che celebra l’antico rito, per potersi dire inserito nel quadro ufficiale della gerarchia e ottenere cura d’anime in modo ordinario. I rarissimi esempi di parroci o altri pastori ordinari che conservano il loro posto pur prendendo chiaramente posizione contro le nuove dottrine e la nuova liturgia non alterano la sostanza del problema, semmai la confermano proprio per la loro eccezionalità. Quindi il cattolico (e in particolare il sacerdote) si trova nella oggettiva difficoltà di non cadere in una professione di fede quantomeno ambigua sulle nuove dottrine, e di non partecipare o approvare un culto che, secondo la notissima espressione dei Cardinali Ottaviani e Bacci, “si allontana in modo impressionante dalla dottrina cattolica sulla santa Messa definita a Trento”. Questo stato di cose, lo sottolineiamo di nuovo, è universale: siamo di fronte sotto questo aspetto a una necessità generale comune; il permanere di questa situazione sarebbe di per sé sufficiente a invocare tale stato di necessità.
2. In secondo luogo a tale situazione universale si aggiungono mille ostacoli messi alla vita cattolica dagli stessi pastori, quelli che potremmo chiamare “gli abusi” di mille generi: da quelli pastorali e liturgici (anche oltre le nuove norme) alle enormità dottrinali, che vanno anche oltre la lettera del Vaticano II, e che vengono insegnate dal catechismo dei bambini fino ai seminari e alle università pontificie, passando per molte cattedre episcopali. L’autorità suprema a volte condanna, a volte tollera, a volte incoraggia questo stato di cose; raramente passa a un’azione davvero efficace: questo perché si è giunti a una situazione di ingovernabilità, frutto dell’astensione da veri atti di Magistero (l’agire della volontà segue i principi cui l’intelligenza aderisce). Una vasta letteratura dà ampio resoconto di queste mille situazioni. Tali abusi possono essere appunto più o meno gravi, più o meno palesi, o addirittura inesistenti: essi aggravano o alleviano lo stato di necessità, ma non ne cambiano la natura: per quello che abbiamo detto nel punto precedente, la necessità resta grave e generale. Se cessasse la situazione descritta nel primo punto, cesserebbe anche lo stato di necessità, visto che da questi “abusi” si potrebbe uscire in modo ordinario, senza ricorrere a mezzi eccezionali. Diciamo che si potrebbe, non che sia facile: molti sacerdoti e fedeli, anche senza contestare il Vaticano II, non riescono neppure a evitare quegli abusi che sono contro le stesse nuove leggi, a causa della pressione che ricevono dall’ambiente in cui si trovano. Immaginate la difficoltà, ad esempio, anche solo di un parroco che volesse fare in modo che i ministri straordinari della Comunione diventino davvero straordinari (non parliamo nemmeno di un parroco che volesse ripristinare unicamente l’antica Messa).
Cosa si possa o si debba fare nella necessità grave generale
Secondo il Dictionarium morale et canonicum del Card. Pietro Palazzini, specie di summa di tali scienze pubblicato alla vigilia del Concilio dai più grandi canonisti e moralisti romani, e che riprende quindi le dottrine più certe e le interpretazioni più ufficiali, la necessità grave comune corrisponde alla necessità estrema del singolo, in ragione della preminenza del bene comune sul bene privato. Questo punto ha due conseguenze che scaturiscono l’una dall’altra, la prima a livello dei doveri e la seconda riguardo ai poteri concessi in questa situazione.
Secondo i precetti della carità, è un dovere grave soccorrere il prossimo nell’estrema necessità, e secondo quanto detto sopra lo è anche nella grave necessità comune. Palazzini dice esplicitamente che ogni sacerdote anche senza cura d’anime è tenuto ex caritate a soccorrere sub gravi il prossimo nell’estrema necessità spirituale dandogli i sacramenti, anche con pericolo di vita. E che lo stesso è tenuto a fare nella grave necessità generale. In poche parole, quando tutta una comunità è in difficoltà chiunque sia in grado deve dare una mano secondo le sue possibilità.
Questo dovere di carità fonda anche le facoltà che la Chiesa dà ai sacerdoti in questi casi: in particolare tutti gli atti del potere d’ordine diventano leciti, e la giurisdizione per ascoltare le confessioni viene concessa a tutti i sacerdoti. Come è esplicitamente concesso dai canoni (c. 882; nc. 976), ogni sacerdote può lecitamente e validamente assolvere il fedele in punto di morte, cioè nell’estrema necessità; ma a quest’estrema necessità del singolo è appunto equiparata la grave necessità comune, non solo per i doveri ma evidentemente anche per le facoltà concesse onde poter adempiere a tali doveri; quindi attualmente ogni sacerdote può venire in soccorso al fedele che gli chiede l’assoluzione, ricevendo in quel preciso momento la giurisdizione necessaria per farlo a norma del diritto. Si prendano come esempi analoghi le situazioni di alcuni paesi di persecuzione, dove ogni sacerdote che può all’occasione prestare soccorso a dei fedeli lo può fare anche se questi non sono in punto di morte e non sono suoi sudditi.
Un principio speculare
Al concetto della grave necessità corrisponde specularmente il problema del grave incomodo. In generale il grave incomodo (o grave impedimento) nell’ordine spirituale è qualsiasi pregiudizio notevole per l’anima della persona o di terzi. Ora vi è un fondamentale principio morale e giuridico, ammesso da tutti i canonisti e i moralisti (cf. can. 20): Lex positiva non obligat cum gravi incommodo: in presenza di un grave incomodo ogni legge puramente positiva (cioè umana, non la legge naturale o quella divina) cessa di obbligare. La grave necessità attuale poggia proprio sul fatto che ci sarebbe un grave incomodo per la fede, anzi spesso un vero e proprio ostacolo alla professione della medesima, nel rispettare numerose leggi positive anche ecclesiastiche. Per fare un esempio diverso, un sacerdote imprigionato dai persecutori può e deve celebrare la Messa e comunicare, specie se la morte è imminente per sé o per altri, purché osservi ciò che è diritto divino, cioè abbia pane di frumento e vino d’uva e dica le parole consacratorie; ma indubbiamente non è tenuto ad osservare le leggi liturgiche, né ad avere i paramenti etc., né a pronunciare tutte le preghiere del Messale: tutte prescrizioni gravi ma di diritto puramente ecclesiastico, che in quel momento non lo obbligano, poiché urge il precetto divino di comunicare in punto di morte.
La Fraternità San Pio X sarebbe completamente paralizzata nella sua opera se, ad esempio, fosse costretta ad osservare le leggi puramente ecclesiastiche circa l’apertura di nuove case o luoghi di culto, circa le ordinazioni con il consenso degli Ordinari dei luoghi, circa le limitazioni poste dal diritto al lecito esercizio del potere d’ordine etc. Infatti sarebbe impedita di fare tutte queste cose a meno di accettare in qualche modo la nuova dottrina (tale è indiscutibilmente la situazione attuale), il che sarebbe – molto più che un incomodo – un vero danno per la professione di fede. Questo non vuol dire cadere in uno stato di anarchia, ma semplicemente capire che il ruolo delle leggi positive (e degli ordini singolari dei Prelati) è subordinato all’osservanza dei precetti divini, primo fra tutti l’obbligo di non cadere in ambiguità nell’espressione di fede, specie sui punti di dottrina che possono essere a rischio in un’epoca determinata. Non si passa all’illegalità, ma all’osservanza di leggi più elevate. Il bene comune vuole che in tali gravi casi ognuno agisca secondo le sue possibilità, che per il sacerdote sono quelle del potere d’ordine (cf. San Tommaso, Suppl. q. 8 a.6).
Questo stesso grave incomodo generale giustifica ad esempio il fatto di non presentarsi al proprio parroco per il matrimonio, dato il rischio oggettivo di dover partecipare a catechesi o funzioni di dubbia dottrina, o anche solo di sembrar aderire alle nuove dottrine, il che è certamente un grande pericolo per il massimo bene, la conservazione della fede. Si può quindi e in molti casi si deve ricorrere alla forma canonica straordinaria del matrimonio, esplicitamente prevista in caso di grave incomodo dai canoni, in presenza dei soli testimoni ed eventualmente di un qualsiasi sacerdote che possa benedire le nozze (c. 1098; nc. 1116).
Diamo qui un ulteriore spunto, che meriterebbe più ampia trattazione: a ben vedere, in ultima analisi è questo stesso principio insieme a quello della grave necessità generale che ha permesso l’ordinazione dei quattro Vescovi da parte di Mons. Lefebvre nel 1988. Fermo restando che sarebbe contro il diritto divino pretendere di conferire la giurisdizione episcopale, cosa propria al Romano Pontefice, non lo è di per sé il consacrare dei Vescovi quanto all’Ordine senza il di lui consenso (e infatti tale atto era punito fino a Pio XII solo con la pena della sospensione, segno che si tratta di disposizioni disciplinari). Davanti quindi alla necessità grave per il bene generale di trasmettere il potere d’Ordine senza dover sottostare al grave incomodo (o meglio danno) di accettare un’ambigua professione di fede, venivano a cessare le leggi positive che obbligano a ottenere il consenso del Pontefice per consacrare dei Vescovi, e con esse le pene collegate a tale atto (come è esplicitamente previsto dal diritto stesso, che libera dalla pena chiunque abbia agito spinto dalla necessità: c. 2205 §2; nc. 1323).
Risposta a un’obiezione e conclusioni
Il vero punto di discordia con i novatori in questo ragionamento non è tanto su quali siano le facoltà o i doveri di ciascuno in uno stato di necessità come quello descritto, quanto l’esistenza di questo stato di necessità. Evidentemente chi accetta e promuove o comunque giustifica le nuove dottrine, magari affermando che non sono nuove ma che sono in linea con il Magistero precedente, non può ammettere il primo motivo che noi abbiamo addotto per presentare la gravità universale della situazione attuale. Quanto al secondo punto, oggi molti sono disposti ad ammetterne l’esistenza, e le stesse autorità sembrano voler porre mano a questi cosiddetti “abusi”: in questo i difensori della continuità sono disposti a darci ragione, addossando quindi alla cattiva lettura del Concilio l’attuale situazione. Tuttavia questo non sarebbe sufficiente a ricorrere ai mezzi estremi cui è ricorso Mons. Lefebvre con la sua Fraternità. Soprattutto si rinfaccia alla Fraternità di invocare uno stato di necessità che le autorità smentirebbero, almeno per la sua componente essenziale.
In realtà si deve notare che non si può pretendere che chi è causa di questo stato di necessità, ovvero le autorità stesse, ne riconosca l’esistenza. Proprio in questo punto sta la specificità assoluta di questo stato di necessità. Indirettamente sono gli stessi fautori della continuità che attribuiscono alle dottrine conciliari la causa della situazione attuale. Questi testi sarebbero stati l’oggetto di una cattiva lettura che dura ancor oggi, segno almeno che un qualche problema lo pongono. Occorre semplicemente capire che coloro che rifiutano l’esistenza dello stato di necessità sono gli stessi che accettano, sia pure in vari modi e misure, gli errori del Vaticano II: quindi il riconoscimento da parte dell’autorità di tali errori, che noi speriamo possa in qualche modo essere frutto dei colloqui romani e delle nostre preghiere, comporterà ipso facto il riconoscimento dell’esistenza dello stato di necessità, e probabilmente anche la cessazione del medesimo, almeno nella sua componente essenziale.
Per quanto ci riguarda, riteniamo che il non ricorrere al ministero straordinario di cui si avvale, rappresenterebbe per la Fraternità San Pio X una grave omissione ed un’imperdonabile mancanza di soccorso alle anime vittime della crisi attuale che attanaglia la Chiesa e che non hanno scelto di nascere in questo periodo. A mali estremi, estremi rimedi. Beninteso nessuno pretende darsi una missione che non ha: semplicemente è la Carità ad imporre ad ogni sacerdote di soccorrere il fratello nel bisogno spirituale con strumenti proporzionati all’entità di tale necessità.
Suprema lex salus animarum.
Fonte: TC, anno XXI, n. 3 (76), 2010, pagg. 18-24