Il teatrino dei travestimenti
di Marcello Veneziani
Il signor Renato Giovine, di anni 64, si è presentato all’ufficio anagrafe del suo comune di cittadinanza e ha chiesto di modificare la sua età dimezzandola a 32. L’impiegato, sbigottito, non sapendo cosa fare, ha chiamato il capo dell’ufficio per ascoltare la richiesta insolita del cittadino. I due hanno guardato allibiti il signor Giovine come se fosse un malato di mente o in stato di alterazione mentale. Ma il signor Renato ha esposto con calma e lucidità le sue motivazioni, e di fronte al diniego imbarazzato dei due dipendenti comunali si è riservato di inoltrare la sua richiesta alla prefettura e al tribunale. Il ragionamento del Giovine non fa una piega perché si fonda su analoghi precedenti, già vigenti sul piano anagrafico e sul piano biologico.
Per le prime, è noto che in Italia è possibile cambiare i propri connotati, il proprio cognome. Il ministro dell’Interno, sul sito prefettura.it prevede infatti che ogni cittadino italiano che abbia l’esigenza di cambiare il proprio nome o cognome, perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o per motivi diversi da quelli indicati, possa intraprendere il procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal DPR n.54/2012. Compiuto l’iter, trascorsi trenta giorni dall’affissione della richiesta, in modo da verificare se ci sono opposizioni al riguardo, il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede a emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto.
Non diversa possibilità è concessa a chi decide di cambiare sesso.
Per accertare la “disforia di genere” occorre attestare l’estraneità rispetto al proprio sesso biologico e dimostrare malessere e disagio per il sesso attribuito alla nascita. Dal 2015 non è più necessario per il cambiamento di sesso che vi sia un’operazione chirurgica. Con sentenza della Corte di cassazione n.15138/2015, e con sentenza della Corte costituzionale n.221/2015, è stabilito che l’intervento chirurgico non è obbligatorio per il cambio di sesso e la scelta se eseguirlo o no spetta esclusivamente alla persona interessata. Presentato il ricorso e superato il percorso stabilito il tribunale italiano competente per territorio, procede alla rettificazione del sesso e al relativo cambio del nome.
Se è possibile cambiare cognome e mutare sesso perché non dev’essere possibile, si è chiesto il signor Renato Giovine, cambiare lo stato anagrafico e biologico di persone come lui che dimostrano e sentono di avere un’età inferiore o comunque diversa da quella indicata dall’anagrafe e dalla biologia e soffrono malessere e disagio per l’età?
Ma non solo. Se il fondamento metagiuridico delle norme è ormai nella libera volontà del soggetto, ovvero “come io mi sento” e non come sono per gli altri, per l’anagrafe o per la biologia, perché non dev’essere possibile mutare l’età, retrodatare o postdatare la propria età a quella che si sente realmente di avere? Certo, devi sottoporti a un iter e a una serie di controlli, come accade per i cambi di sesso e di cognome, e dimostrare che non hai finalità diverse nella richiesta di modificare i connotati anagrafici (per esempio, usufruire in anticipo della pensione o viceversa tardare il pensionamento e restare in età lavorativa; o scaricarti di responsabilità verso terzi). Ma la richiesta è legittima.
Se non avrà soddisfazione dalla prefettura e dal tribunale, il signor Giovine ricorrerà alla Corte costituzionale, forte della sua comprovata sensibilità a modificare con sentenze, come quella recente sui doppi cognomi, assetti giuridici ritenuti ormai stantii e superati dalla realtà.
Anche sulla cittadinanza si sta stabilendo il principio che ciascun abitante della terra possa andare a vivere dove ritiene di farlo, senza limitazioni e senza essere considerato un clandestino (il reato fu abolito). Ovvero, nessun obbligo, nessuna restrizione nell’accoglienza, dicono molti giuristi ed esponenti umanitari (papa incluso) ma solo la volontà del soggetto di trasferirsi dove vuole. Siamo o no cittadini del mondo, senza frontiere?
Renato Giovine sente di avere energie, impulsi, che corrispondono alla metà dei suoi anni biologici; non accetta il carcere anagrafico a cui la natura matrigna lo sottopone. Ma la molla profonda e segreta che lo ha spinto alla richiesta è un trauma infantile: da ragazzino gli rimase impressa la canzone dei Cugini di campagna, Quando avrò 64 anni. Avendo temuto per una vita il fatidico passaggio, allo scoccare dei 64 ha deciso di cambiare un’età che non sente di avere e che gli procura sofferenza.
Come forse avrete sospettato, il signor Renato Giovine non esiste, anche se quattro anni fa in Olanda un quasi settantenne, Emile Ratelband, si rivolse davvero al tribunale di Arnhem, a sud-est di Amsterdam, per chiedere di spostare la sua data di nascita all’anagrafe avanti di vent’anni, dal 1949 al 1969. E sulla sua scia in Italia inventarono un fantomatico comune di Bugliano, che aveva già predisposto i moduli per richiedere il cambio d’età.
Ma, scherzi a parte, l’assurda, pirandelliana situazione lascia un bel dubbio: ma se la realtà, la natura, la biologia, la consuetudine, contano meno della volontà soggettiva e dei desideri individuali, se tutto quel che è dato in natura o in anagrafe possiamo revocarlo, perché non dovremmo relativizzare anche l’età e adattarla ciascuno al proprio sentire?
Fonte: centrostudifederici.org